Freelance Day 2019 – parte 1

Nell’ormai lontano 2019, ho partecipato al Freelance Day organizzato da Toolbox Coworking a Torino (qui il sito: Eventi e workshop | Toolbox Coworking (toolboxoffice.it)). In questo e nei prossimi articoli vorrei scrivere un riassunto (basato sui miei appunti di quel giorno) delle interessanti conferenze a cui ho assistito, sperando che sia utile a qualcuno che vorrebbe conoscere l’argomento.

La mia prima lezione è stata “Picchi di lavoro e collaboratori in regola”, di Laura Quassolo.
Cominciamo con un’ipotesi: la nostra azienda ha ricevuto molto più lavoro rispetto a quanto siamo abituati e i nostri dipendenti non sono sufficienti per gestire tutto, perciò abbiamo bisogno di collaboratori aggiuntivi. Ci poniamo le seguenti domande: la persona necessaria può essere un lavoratore autonomo? Deve restare sul luogo di lavoro per 8 ore? Deve avere esperienza o può essere formata?
Le risposte dipendono da ciò che cerchiamo, pertanto adesso diamo alcune definizioni e caratteristiche.

Esistono 3 tipi di risorsa autonoma:
1- collaboratore con partita IVA: ha piena autonomia di gestione ed è importante che non resti sul luogo di lavoro per 8 ore al giorno;
2- prestazione con ritenuta d’acconto: ha modalità uguali a quelle di un libero professionista, ma si tratta di una prestazione occasionale; la ritenuta è del 20% per chi risiede in Italia;
3- contratto co.co.co. (collaborazione coordinata collaborativa): collaborazione continuativa, ma autonoma, non subordinata; al contrario della ritenuta d’acconto, deve essere coordinata all’attività.

Le aziende con meno di 5 dipendenti a tempo indeterminato possono pagare prestazioni che non siano subordinate o autonome con i cosiddetti voucher; il limite attribuito a questa forma di pagamento è di 2500 € all’anno.

Ora passiamo alle risorse in-house che lavorano 8 ore al giorno:
1- stage:
1a- curricolare: gratis, della durata di pochi mesi;
1b- extracurricolare: diretto a non studenti disoccupati o inoccupati e a neo-laureati; sono necessari un ente promotore (università, centro per l’impiego, ecc.), un soggetto ospitante (azienda, ente) e un tirocinante; a quel punto si firma una convenzione che stabilisce gli orari, il compenso e lo scopo dello stage;
2- lavoro subordinato (soggetto a legislazione con limiti massimi di orario, retribuzione, comunicazione a INPS e INAIL; il lavoratore è tutelato):
2a- a tempo determinato: il contratto definisce a priori la durata del lavoro; ad oggi, è possibile stabilire un massimo di 24 mesi: i primi 12 senza causale, poi con una motivazione;
2b- a chiamata: si chiama il lavoratore quando si ha effettivamente bisogno; questo tipo di contratto è molto utilizzato con le persone di età inferiore ai 24 anni o superiore ai 50;
2c- apprendistato stagionale: contratto in cui, a fronte della prestazione, si dà una retribuzione inferiore rispetto a quella di un esperto, ma bisogna fornire una formazione; inoltre, per il datore di lavoro esistono vantaggi a livello di contributi; si parla di un apprendistato stagionale quando la durata è di 6 mesi invece che di 3 anni;
3- somministrazione di lavoro: si chiede a un’agenzia di cercare la persona di cui si ha bisogno; esistono più vantaggi per quanto riguarda la burocrazia semplificata, ma bisogna considerare la maggiore spesa, poiché si paga l’agenzia.

Naturalmente, oltre al tipo di servizio desiderato dalla risorsa per i picchi di lavoro, bisogna guardare anche il lato finanziario, ma in questo caso eviterei di mostrare le differenze, rimandando a persone sicuramente più esperte di me.

Spero che questo articolo sia stato interessante, a breve ne arriveranno altri su argomenti che probabilmente riguardano in misura maggiore singoli freelance come me. Lasciate un commento, se vi va!

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